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Art. 29
1 La Confederazione partecipa a provvedimenti che promuovono a livello nazionale o di regione linguistica il coordinamento, la qualità e la trasparenza dell’offerta di formazione continua utile a fini professionali. 2 Le strutture e le offerte di formazione professionale finanziate dall’ente pubblico sono disponibili, per quanto possibile, per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro conformemente alla legge federale del 25 giugno 198215 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza. 15 RS 837.0 |