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Art. 33 Ripetizioni di procedure di qualificazione
1 Sono ammesse al massimo due ripetizioni di procedure di qualificazione. Le parti precedentemente già superate non devono essere ripetute. Gli atti normativi in materia di formazione possono stabilire esigenze più severe per quanto concerne l’obbligo di ripetizione. 2 I termini per la ripetizione sono fissati in modo da non causare costi supplementari sproporzionati agli organi responsabili. |