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Art. 40 Responsabili della formazione professionale di base
(art. 45 cpv. 3 e art. 46 cpv. 2 LFPr) 1 Chi svolge un’attività d’insegnamento pratico o scolastico nell’ambito della formazione professionale di base deve disporre di una formazione che soddisfi i requisiti minimi di cui agli articoli 44–47. Questa formazione è comprovata da:
2 Chi non soddisfa ancora i requisiti minimi al momento dell’inizio della propria attività ha cinque anni di tempo per conseguire le qualifiche corrispondenti. 3 In merito alle equivalenze disciplinari di singoli responsabili della formazione professionale decide l’autorità cantonale previa consultazione degli operatori della formazione corrispondente. 4 Per la formazione dispensata in determinate professioni possono essere fissati requisiti più elevati rispetto a quelli minimi previsti dalla presente ordinanza. Tali requisiti sono definiti nelle corrispondenti ordinanze in materia di formazione. |