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Art. 47 Attività di formazione a titolo accessorio
(art. 45 e 46 LFPr) 1 Esercitano un’attività di formazione a titolo accessorio le persone che lo fanno in aggiunta alla loro attività professionale nel rispettivo settore d’attività. 2 L’attività professionale principale occupa almeno la metà dell’orario di lavoro settimanale. 3Chi insegna mediamente meno di quattro ore settimanali non è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 45 lettera c e 46 capoverso 2 lettera b numero 2. |