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Art. 63 Contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità
(art. 4 e 54 LFPr)27 1 I contributi federali per progetti di sviluppo della formazione professionale ai sensi dell’articolo 54 LFPr coprono al massimo il 60 per cento dei costi. In caso di eccezioni motivate possono raggiungere l’80 per cento. 2 I contributi sono calcolati:
3 I progetti non sono sostenuti per più di quattro anni. Il sostegno è prorogato al massimo di un anno. 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5147). |