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Art. 64 Contributi per prestazioni particolari di interesse pubblico
(art. 55 LFPr) 1 I contributi federali per prestazioni particolari di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 55 LFPr coprono al massimo il 60 per cento dei costi. In caso di eccezioni motivate possono raggiungere l’80 per cento. 1bis Sono considerate prestazioni particolari di interesse pubblico anche i provvedimenti e i progetti della cooperazione internazionale in materia di formazione professionale che contribuiscono al rafforzamento del sistema svizzero della formazione professionale.28 2 I contributi sono commisurati:
3 I contributi sono concessi per al massimo cinque anni. È possibile una proroga. 28 Introdotto dal n. I dell’O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3807). |