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Art. 65 Contributi per lo svolgimento di esami federali di professione ed esami professionali federali superiori 30
(art. 56 LFPr) 1 I contributi federali ai sensi dell’articolo 56 LFPr per lo svolgimento di esami federali di professione ed esami professionali federali superiori coprono al massimo il 60 per cento dei costi. 2 Per gli esami che risultano particolarmente onerosi per ragioni legate alla materia, può essere concesso un contributo pari al massimo all’80 per cento dei costi. Le domande di contributo devono essere specialmente motivate. 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6473). |