1 La SEFRI versa contributi se:
- a.
- al momento della notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore il richiedente è fiscalmente domiciliato in Svizzera;
- b.
- il corso di preparazione seguito:
- 1.
- era iscritto nella lista dei corsi di preparazione di cui all’articolo 66g nell’anno in cui è iniziato, e
- 2.
- è iniziato al massimo sette anni prima della notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore;
- c.
- i costi computabili del corso superano i 1000 franchi;
- d.
- il richiedente è in possesso di una ricevuta rilasciata dall’operatore del corso di preparazione che attesta il pagamento da parte dello stesso richiedente dei costi computabili del corso e tale ricevuta non è già stata presentata in occasione di un’altra domanda;
- e.
- è stato sostenuto un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore;
- f.
- la domanda viene presentata entro due anni dalla notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore.
2 La SEFRI versa i contributi esclusivamente alle persone che hanno seguito i corsi.