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Art. 66e Requisiti per i contributi parziali, conteggio e rimborso
1 La SEFRI versa contributi parziali se:
2 Dopo aver ricevuto la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore e altre eventuali ricevute, la SEFRI elabora un conteggio finale e versa, su richiesta, eventuali contributi residui fino al raggiungimento del tetto massimo. 3 La SEFRI versa i contributi esclusivamente alle persone che hanno seguito i corsi. 4 Se entro il termine stabilito nell’articolo 66d capoverso 1 lettera b numero 2 non perviene alcuna decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore, il contributo versato diventa esigibile. Si applicano le disposizioni della legge del 5 ottobre 199035 sui sussidi. 35 RS 616.1 |