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Art. 66f Tasso di contribuzione, tetto massimo e costi computabili dei corsi
1 Per le domande di cui all’articolo 66b e all’articolo 66d il tasso di contribuzione ammonta al 50 per cento dei costi computabili dei corsi. 2 Il tetto massimo dei costi computabili dei corsi per ogni persona avente diritto ai contributi e per ogni titolo ammonta a:
3 È considerata computabile soltanto la parte dei costi del corso finalizzata direttamente alla trasmissione di conoscenze utili per l’esame federale di professione o l’esame professionale federale superiore. In particolare, non sono considerate computabili le spese per i viaggi, il vitto e il pernottamento. 4 Non sono computabili i costi dei corsi che ricevono contributi nell’ambito dell’Accordo intercantonale del 22 marzo 201236 sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS). 36 Consultabile sul sito della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) www.edk.ch > Attività > Accordi sui finanziamenti > Scuole specializzate superiori |