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Art. 66i Obblighi dell’operatore del corso e sanzioni
1 L’operatore del corso rilascia alle persone che hanno seguito il corso una ricevuta basata sul modello della SEFRI. La ricevuta riporta in maniera corretta:
2 L’operatore collabora allo svolgimento di controlli a campione. 3 Se un operatore fornisce informazioni false, non utilizza il modello di cui al capoverso 1, non si attiene alle direttive o non fornisce i documenti richiesti nell’ambito dei controlli a campione entro i termini stabiliti, la SEFRI può cancellare il corso o i corsi dell’operatore dalla lista. 4 Inoltre, se un operatore fornisce deliberatamente informazioni non veritiere la SEFRI può bloccare l’iscrizione alla lista per un anno. |