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Art. 68b Verifica dell’utilizzazione delle risorse del fondo, tenuta dei conti e revisione 45
(art. 60 LFPr) 1 L’utilizzazione delle risorse del fondo è verificata periodicamente. 2 Per la tenuta dei conti dei fondi per la formazione professionale dichiarati obbligatori dal Consiglio federale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 957–964 del Codice delle obbligazioni46. 3 I conti dei fondi dichiarati obbligatori dal Consiglio federale sono sottoposti annualmente a revisione da parte di servizi indipendenti. I rapporti di revisione sono trasmessi per conoscenza alla SEFRI. 45 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6005). I cpv. 5–7 dell’art. 68 diventano cpv. 1–3 dell’art. 68b. 46 RS 220 |