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Art. 69b Professioni non regolamentate 50
(art. 68 LFPr) 1 Se, nel caso di un titolo estero di una professione il cui esercizio non è regolamentato, le condizioni di cui all’articolo 69a capoverso 1 lettera a e b sono soddisfatte, la SEFRI o terzi classificano il titolo in base al sistema di formazione svizzero mediante un’attestazione del livello. 2 Se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 69a capoverso 1, la SEFRI o terzi riconoscono il titolo estero. 50 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 12 nov. 2014 concernente la L sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4137). |