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Art. 78 Progetti di costruzione e locazioni
(art. 73 cpv. 3 LFPr) 1 Sono giudicate in base al diritto anteriore le domande di sussidi per progetti di costruzione per i quali è stato presentato alla SEFRI, prima dell’entrata in vigore della LFPr, un programma dei locali con piano d’occupazione, un progetto preliminare o un progetto di costruzione. 2 Se è presentato un programma dei locali con piano d’occupazione o un progetto preliminare, i sussidi sono concessi conformemente al diritto anteriore soltanto se un progetto di costruzione è presentato entro quattro anni dall’entrata in vigore della LFPr. 3 Se è stato assegnato un sussidio per un progetto di costruzione, il conteggio finale per il progetto realizzato va presentato al più tardi entro dieci anni dall’entrata in vigore della LFPr. Se il conteggio finale è presentato dopo tale termine, i sussidi decadono. 4 Sono giudicate in base al diritto anteriore le domande di sussidi per la locazione di locali che, prima dell’entrata in vigore della LFPr, sono presentate con una tabella dei locali, un contratto di locazione o un contratto preliminare di locazione e un piano d’occupazione. I sussidi sono concessi per al massimo quattro anni dall’entrata in vigore della LFPr. 5 Il credito di pagamento per costruzioni e locazioni è a carico del limite di spesa conformemente all’articolo 59 capoverso 1 lettera a LFPr. |