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Art.78a Disposizioni transitorie della modifica del 15 settembre 2017 66
1 È possibile richiedere i contributi di cui agli articoli 66c e 66e per i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori se tali corsi sono iniziati dopo il 1° gennaio 2017. 2 La SEFRI provvede affinché l’efficacia delle disposizioni della sezione 6 del capitolo 8 (art. 66a-66j) venga verificata tre anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 15 settembre 2017 e affinché venga presentato un rapporto al Consiglio federale. 66 Introdotto dal n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5147). |