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Art. 30 Esigenze relative alle procedure di qualificazione
(art. 33 e 34 cpv. 1 LFPr) 1 Le procedure di qualificazione:
2 L’accertamento di una qualifica per il rilascio di un certificato o un titolo avviene sulla base di procedure d’esame esaurienti e interdisciplinari oppure di procedure equivalenti. |