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Art. 36 Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori
(art. 43 cpv. 1 e 2 LFPr) 1 L’organo competente per l’esame federale di professione o l’esame professionale federale superiore adotta una decisione formale sull’ammissione alla procedura di qualificazione e sul conferimento dell’attestato professionale o del diploma. 2 Gli attestati professionali e i diplomi sono rilasciati dalla SEFRI. I candidati possono scegliere la lingua ufficiale nella quale farsi rilasciare il proprio attestato. 3 Gli attestati professionali e i diplomi sono firmati dal presidente dell’organo responsabile della procedura di qualificazione e da un membro della Direzione della SEFRI.16 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5147). |