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Art. 10 Esigenze particolari per la formazione professionale di base biennale
(art. 17 cpv. 2, 18 cpv. 2 LFPr) 1 Rispetto alle formazioni professionali di base triennali e quadriennali, la formazione professionale di base biennale trasmette qualifiche professionali specifiche e più semplici. Essa tiene conto delle condizioni individuali delle persone in formazione attraverso un’offerta formativa particolarmente differenziata e una didattica adeguata. 2 Le ordinanze in materia di formazione professionale di base biennale considerano la possibilità di un successivo passaggio a una formazione di base triennale o quadriennale. 3 La durata della formazione professionale di base biennale può essere abbreviata o prolungata al massimo di un anno. 4 Se il successo della formazione è a rischio, l’autorità cantonale decide, sentiti la persona in formazione e l’operatore della formazione, in merito a un competente sostegno individuale. 5 Il competente sostegno individuale non copre soltanto gli aspetti scolastici, bensì tutti gli aspetti determinanti per la formazione e inerenti al contesto esistenziale della persona in formazione. |