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Art. 11 Vigilanza
(art. 24 LFPr) 1 L’autorità cantonale rifiuta l’autorizzazione per la formazione o la revoca se la formazione professionale pratica è insufficiente o se i formatori non soddisfano i requisiti di legge o vengono meno ai propri doveri. 2 Se il successo della formazione professionale di base è incerto, l’autorità cantonale, sentite le parti interessate, prende i provvedimenti necessari per dispensare alla persona in formazione, per quanto possibile, una formazione professionale di base adeguata alle sue attitudini e predisposizioni. 3 Se necessario, l’autorità cantonale raccomanda alle parti contraenti di adeguare il contratto di tirocinio o sostiene la persona in formazione nella ricerca di un’altra formazione professionale di base o di un altro luogo di formazione. |