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Art. 14 Rete di aziende di tirocinio
(art. 16 cpv. 2 lett. a LFPr) 1 Le aziende che partecipano a una rete di aziende di tirocinio disciplinano le loro competenze e responsabilità in un contratto scritto. 2 Esse designano un’azienda o organizzazione di riferimento che stipula il contratto di tirocinio e rappresenta la rete verso l’esterno. 3 L’autorizzazione per la formazione dispensata dalla rete di aziende di tirocinio è rilasciata all’azienda o organizzazione di riferimento. |