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Art. 18 Formazione scolastica obbligatoria
(art. 21 LFPr) 1 La formazione scolastica obbligatoria per le persone in formazione che svolgono la loro formazione professionale pratica presso un’azienda deve essere dispensata almeno in giorni interi. Se essa dura più di un giorno alla settimana, anche la parte rimanente deve essere dispensata in un blocco unico. 2 Una giornata scolastica comprende al massimo nove lezioni, compresi i corsi facoltativi e i corsi di ricupero. 3 In merito alle richieste di dispensa dalla formazione scolastica obbligatoria decide la scuola professionale di base. Se la dispensa si ripercuote anche sulla procedura di qualificazione, decide l’autorità cantonale. |
