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Art. 28 Scuole specializzate superiori
(art. 29 cpv. 3 LFPr) Le scuole specializzate superiori sono disciplinate da un’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)13 concernente i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori. 13 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |