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Art. 31 Altre procedure di qualificazione
(art. 33 LFPr) 1 Sono considerate altre procedure di qualificazione le procedure che, di regola, non sono definite in atti normativi in materia di formazione ma sono idonee ad accertare le qualifiche richieste. 2 Le procedure di qualificazione di cui al capoverso 1 possono essere standardizzate per particolari gruppi di persone e disciplinate negli atti normativi determinanti in materia di formazione. |