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Art. 34 Valutazione
(art. 34 cpv. 1 LFPr) 1 Nell’ambito delle procedure di qualificazione le prestazioni sono valutate con note intere o con mezze note. La nota migliore è 6 e la peggiore è 1. Le note inferiori a 4 indicano prestazioni insufficienti. 2 Note diverse dalle note intere o dalle mezze note sono ammesse soltanto per medie basate sulle valutazioni che derivano dalle singole voci dei corrispondenti atti normativi in materia di formazione. Le medie sono arrotondate al massimo a una cifra decimale. 3 Gli atti normativi in materia di formazione possono prevedere altri sistemi di valutazione. |