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Art. 37 Registri
(art. 43 cpv. 3 LFPr) 1 Il registro degli attestati professionali e dei diplomi federali, tenuto dalla SEFRI, contiene i seguenti dati:
2 La SEFRI può pubblicare in modo adeguato i dati di cui al capoverso 1 lettere a, d ed e nonché l’anno di nascita del titolare. 3 Prima di pubblicare i dati di cui al capoverso 2, la SEFRI si procura il consenso della persona interessata. Essa può negare o revocare successivamente il consenso senza indicarne i motivi. |