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Art. 62
1 Il credito della Confederazione per contributi forfettari a favore dei Cantoni secondo l’articolo 53 LFPr è ripartito come segue:
2 La quota di cui al capoverso 1 lettera a è ripartita fra i Cantoni in funzione del numero dei rapporti di formazione nella formazione di base ad impostazione scolastica, la quota di cui al capoverso 1 lettera b in funzione degli altri rapporti di formazione nella formazione professionale di base. In merito, fa stato la media dei quattro anni precedenti. 3 A un Cantone che non assume compiti nel settore della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua è versato un contributo forfettario conseguentemente inferiore. 4 …25 5 La SEFRI versa i contributi annualmente in due rate. 25 Abrogato dal n. I 1 dell’O del 7 nov. 2007 (nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |