Art. 68a Riscossione dei contributi 43
(art. 60 LFPr) 1 L’organizzazione del mondo del lavoro addebita i contributi alle aziende assoggettate. 2 Chi fornisce già prestazioni ai sensi dell’articolo 60 capoverso 6 LFPr versa la differenza fra la prestazione già fornita e l’importo che viene riscosso per alimentare il fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale. La differenza è calcolata proporzionalmente ai contributi per la stessa prestazione. 3 L’organizzazione del mondo del lavoro dispone in merito ai contributi mediante decisione se l’azienda lo richiede o è inadempiente. 4 Le decisioni sui contributi passate in giudicato sono parificate alle decisioni giudiziarie ai sensi dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 188944 sulla esecuzione e sul fallimento. 43 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6005). |