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Art. 8 Contratto di tirocinio
(art. 14 e 18 cpv. 1 LFPr) 1 Se, in virtù dell’articolo 14 capoverso 2 secondo periodo LFPr, un contratto di tirocinio è stipulato soltanto per una parte della formazione, all’inizio del tirocinio tutti i contratti per le singole parti della formazione devono essere sottoscritti e approvati dall’autorità cantonale. 2 Se la formazione di base si svolge in una rete di aziende di tirocinio, il contratto di tirocinio con la persona in formazione è stipulato dall’azienda o organizzazione di riferimento. 3 Il periodo di prova comincia con l’inizio della formazione di base sotto il relativo contratto di tirocinio. Se un contratto di tirocinio a tenore del capoverso 1 è stipulato soltanto per singole parti della formazione, il periodo di prova per ogni parte dura di regola un mese. 4 Le disposizioni relative al contratto di tirocinio si applicano alle formazioni di base ad impostazione aziendale anche nei casi in cui queste iniziano con una parte scolastica estesa. L’autorità cantonale può prevedere deroghe se garantisce alla persona in formazione la frequentazione di una formazione di base completa dopo la parte scolastica. 5 L’azienda di tirocinio o la rete di aziende di tirocinio sottopone per approvazione il contratto di tirocinio firmato all’autorità cantonale prima dell’inizio della formazione professionale di base. 6 Per il contratto, le parti contraenti utilizzano i moduli messi a disposizione dai Cantoni. La SEFRI assicura che i moduli siano uniformi per tutta la Svizzera. 7 In merito ad accordi contrattuali per il prolungamento o la riduzione della durata della formazione (art. 18 cpv. 1 LFPr) decide l’autorità cantonale sentite le parti contraenti e la scuola professionale di base. |