|
Art. 77 Contributi forfettari
(art. 73 cpv. 3 e 4 LFPr) 1 A partire dal quinto anno dall’entrata in vigore della LFPr, i compiti dei Cantoni di cui all’articolo 53 capoverso 2 LFPr sono interamente cofinanziati dalla Confederazione mediante contributi forfettari conformemente alla LFPr e alla presente ordinanza. 2 Durante i primi quattro anni dall’entrata in vigore della LFPr si applica il seguente disciplinamento:
|