Ordinanza del DATEC
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Art. 10 Prescrizioni del fabbricante
1 Il fabbricante definisce le prescrizioni di manutenzione nelle istruzioni d’uso e di manutenzione. Le prescrizioni sono formulate in modo da poter essere facilmente attuate. 2 Le prescrizioni del fabbricante tengono conto delle disposizioni della presente ordinanza e in particolare delle norme SN EN determinanti di cui all’allegato. Il fabbricante può:
3 Tutte le modifiche di prescrizioni sono integrate nelle istruzioni d’uso e di manutenzione. 4 L’impresa di trasporto a fune effettua la manutenzione conformemente alle prescrizioni del fabbricante. Se sussistono più istruzioni d’uso e di manutenzione, attua la prescrizione più severa o procede a un’uniformazione. 5 Per le funi di ricambio su impianti esistenti le istruzioni d’uso e di manutenzione sono adeguate solo in caso di modifiche sostanziali. Il fabbricante decide, in base alle informazioni dell’impresa di trasporto a fune, se si tratta di una modifica sostanziale. |