Ordinanza del DATEC
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Art. 27 Nuove conoscenze
1 Gli organi di controllo delle funi notificano all’autorità di vigilanza competente le nuove conoscenze rilevanti per la sicurezza. 2 Le autorità competenti, il servizio di accreditamento, gli organi di controllo delle funi, i fabbricanti di funi e le imprese di trasporto a fune si comunicano reciprocamente le nuove conoscenze e verificano l’eventuale necessità di adottare misure. L’Ufficio federale dei trasporti stabilisce, d’intesa con le autorità cantonali, le modalità di scambio delle informazioni. |