Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi, OFuni)
del 15 maggio 2022 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 31
1 Gli attacchi d’estremità di funi traenti, funi portanti, funi di recupero o funi tenditrici sono esaminati secondo la norma SN EN 12927:2020, Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone – Funi12, o secondo le prescrizioni del fabbricante.
2 I limiti di tolleranza sono determinati dal responsabile dell’immissione in commercio.
3 I manicotti di funi portanti, funi di recupero e funi tenditrici sono esaminati almeno una volta. Il responsabile dell’immissione in commercio può prescrivere la ripetizione degli esami.
4 I componenti rilevanti per sicurezza degli attacchi d’estremità di funi traenti sono esaminati a intervalli prestabiliti. Gli intervalli sono stabiliti in base a quelli degli altri componenti di raccordo degli attacchi d’estremità. A tal fine devono essere considerati i termini per la sostituzione degli attacchi d’estremità.
12 La norma può essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen, e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur, www.snv.ch.