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Art. 55 Garanzia del jackpot
1 Se gestisce un jackpot, prima della messa in esercizio, la casa da gioco garantisce di poter pagare o versare la somma del jackpot al vincitore al più tardi cinque giorni lavorativi dopo la vincita. 2 La presente disposizione vale anche nel caso in cui i jackpot di diverse case da gioco sono collegati. 3 La vincita è pagata dalla casa da gioco nella quale il jackpot è stato attivato. |