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Art. 18 Collaborazione con organizzatori esteri di giochi da casinò
(art. 16 cpv. 4 LGD) 1 La CFCG può autorizzare una casa da gioco a collaborare per giochi di poker in linea con un organizzatore estero di giochi da casinò, se la CFCG può garantire una vigilanza sufficiente sul gioco e il richiedente prova che:
2 La procedura di conteggio utilizzata per la ripartizione dei prodotti lordi del gioco tra le case da gioco è approvata dalla CFCG. 3 La collaborazione non può essere in nessun caso autorizzata se l’organizzatore estero ha la sua sede in uno Stato inserito nelle liste degli Stati ad alto rischio e non cooperativi del Gruppo di azione finanziaria (GAFI) od oggetto di sanzioni internazionali secondo la legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi. 4 Il richiedente è responsabile in egual misura nei confronti dei suoi giocatori e della CFCG come se svolgesse il gioco autonomamente. 5 I giocatori devono essere informati che, per motivi di sicurezza, determinati dati personali sono trasmessi all’organizzatore estero. |