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Ordinanza
sui giochi in denaro
(OGD)

Art. 104 Emolumento per indagini straordinarie

Per le pro­ce­du­re di vi­gi­lan­za che ri­chie­do­no una no­te­vo­le at­ti­vi­tà di con­trol­lo e che non si con­clu­do­no con una de­ci­sio­ne, la CF­CG può ri­scuo­te­re un emo­lu­men­to nel­la mi­su­ra in cui la ca­sa da gio­co è all’ori­gi­ne dell’in­da­gi­ne.