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Art. 110 Lotta contro la manipolazione di competizioni sportive
1 L’Autorità intercantonale è designata quale piattaforma nazionale secondo l’articolo 13 della Convenzione del Consiglio d’Europa del 18 settembre 201413 sulla manipolazione delle competizioni sportive. 2 Quale piattaforma informativa riceve le informazioni sulla lotta contro la manipolazione di competizioni sportive, in particolare su scommesse atipiche o sospette, le raccoglie, le tratta e le trasmette conformemente all’articolo 73. |