|
Art. 26 Gestione irreprensibile
(art. 22 cpv. 1 lett. f LGD) 1 Il requisito della garanzia di una gestione irreprensibile degli affari è soddisfatto se il richiedente:
2 Il richiedente verifica se è garantita una gestione irreprensibile da parte dei suoi soci in affari più importanti e documenta il risultato della verifica. 3 L’Autorità intercantonale esamina in particolare:
4 L’Autorità intercantonale tiene conto della situazione delle persone giuridiche interessate e delle persone fisiche che sono membri della direzione o degli organi del richiedente. Può chiedere al richiedente informazioni sul suo personale. 5 Per un richiedente che intende organizzare giochi di destrezza, l’Autorità intercantonale può rinunciare all’esame di cui al capoverso 3 e dispensarlo dall’obbligo di cui al capoverso 2. |