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Art. 31 Collaborazione con organizzatori esteri di giochi di grande estensione
(art. 25 cpv. 3 LGD) 1 L’Autorità intercantonale può autorizzare un organizzatore di lotterie o scommesse sportive a collaborare con un organizzatore estero per lo svolgimento in comune di alcuni giochi di grande estensione se essa può garantire una sorveglianza sufficiente sul gioco e il richiedente comprova che:
2 Una collaborazione non può in nessun caso essere autorizzata, se l’organizzatore estero ha la sua sede in uno Stato inserito nelle liste del GAFI o oggetto di sanzioni internazionali ai sensi della legge del 22 marzo 20023 sugli embarghi. 3 Il richiedente è responsabile anche nei confronti dell’Autorità intercantonale e dei suoi giocatori, come se svolgesse il gioco lui stesso. |