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Art. 33 Consultazione
(art. 27 LGD) 1 Lo scambio di opinioni tra l’Autorità intercantonale e la CFCG per stabilire se il gioco oggetto di una richiesta è un gioco di grande estensione avviene entro 30 giorni dal ricevimento della lettera con cui l’Autorità intercantonale dichiara di voler consultare la CFCG. 2 Se entro tale termine non è raggiunta una soluzione consensuale, l’Autorità intercantonale sottopone il caso all’organo di coordinamento. 3 L’Autorità intercantonale e la CFCG possono convenire di prorogare di 30 giorni al massimo il termine di cui al capoverso 1. |