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Art. 51 Chiusura del conto giocatore
1 L’organizzatore chiude il conto giocatore se:
2 Un eventuale saldo attivo è versato su un conto di pagamento intestato al titolare del conto giocatore. 3 Se le indicazioni relative al conto fornite dal giocatore non sono corrette e, nonostante un onere ragionevole e proporzionato all’importo in questione, l’organizzatore non riesce a contattare il giocatore, tiene per due anni il saldo a disposizione del giocatore. Trascorso tale termine, tale saldo è versato nel fondo di compensazione AVS, se si tratta di una casa da gioco, o messo a disposizione per scopi d’utilità pubblica, se si tratta di un organizzatore di giochi di grande estensione. 4 L’organizzatore informa i giocatori in modo trasparente in merito alle conseguenze di indicazioni non valide e di un’inattività prolungata del conto giocatore. |