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Art. 62 Organismo di valutazione della conformità accreditato
1 I certificati o le attestazioni di cui agli articoli 59 e 60 sono rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme SN EN ISO/IEC 17025 e SN EN ISO/IEC 17020 conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19965 sull’accreditamento e sulla designazione specificamente per l’ambito disciplinato dalla presente ordinanza oppure da un organismo che dispone di un accreditamento estero equivalente. 2 La CFCG pubblica l’elenco degli organismi accreditati. |