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Art. 73 Trasmissione da parte dell’Autorità intercantonale di dati concernenti la manipolazione di competizioni sportive
(art. 64 e 65 LGD) 1 In quanto sia necessario per lottare e perseguire la manipolazione di una competizione sportiva, l’Autorità intercantonale può trasmettere dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione:
2 Possono essere trasmessi dati concernenti:
3 L’Autorità intercantonale può trasmettere dati alle organizzazioni con sede all’estero soltanto se la legislazione dello Stato di sede dell’organizzazione garantisce una protezione dei dati adeguata ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 20206 sulla protezione dei dati.7 7 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 134 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |