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Art. 82 Requisiti particolari applicabili al piano di misure sociali delle case da gioco
1 Per ogni misura stabilita nel piano di misure sociali, la casa da gioco illustra come, con quali mezzi e quali strumenti intende attuarla. 2 Nel suo piano di misure sociali, specifica l’ubicazione di eventuali apparecchi automatici per il ritiro di contanti e illustra come intende procedere nel caso di prelievi anomali da parte dei giocatori. 3 Il DFGP emana ulteriori disposizioni sul piano di misure sociali nonché sulla formazione e sulla formazione continua del personale. |