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Art. 91 Misure supplementari di protezione
1 La casa da gioco o l’organizzatore di giochi di grande estensione può mettere a disposizione del giocatore ulteriori strumenti per controllare e limitare il consumo di giochi. 2 Se il pericolo potenziale di un determinato gioco lo richiede, le autorità di vigilanza possono, nell’ambito dell’autorizzazione del gioco, prescrivere ulteriori misure di protezione sociale dei giocatori oltre a quelle di cui agli articoli 87–90. |
