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Art. 92 Termine per il blocco
I fornitori di servizi d’accesso a Internet10 bloccano l’accesso alle offerte di gioco comunicate dalla CFCG e dall’Autorità intercantonale al più tardi entro cinque giorni lavorativi. 10 Nuova espr. giusta l’all. n. 1 dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |