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Art. 94 Coordinamento con le autorità
1 La CFCG e l’Autorità intercantonale provvedono alla pubblicazione coordinata nel Foglio federale dei loro elenchi delle offerte di gioco bloccate. Entrambe le autorità possono all’occorrenza pubblicare un aggiornamento del proprio elenco anche se l’altra autorità non aggiorna il suo. 2 La CFCG e l’Autorità intercantonale elaborano un dispositivo comune volto a informare gli utenti e lo comunicano ai fornitori di servizi d’accesso a Internet. |