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Art. 95 Indennità ai fornitori di servizi d’accesso a Internet
1 L’indennità dovuta ai fornitori di servizi d’accesso a Internet è stabilita dall’autorità di vigilanza competente d’intesa con i fornitori e tenendo conto del principio di copertura dei costi. In caso di disaccordo decide l’autorità di vigilanza. 2 L’autorità di vigilanza può esigere dai fornitori di servizi d’accesso a Internet un conteggio dettagliato dei costi. Pubblica annualmente l’importo totale delle indennità versate ai fornitori di servizi d’accesso a Internet. |
