Ordinanza
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Art. 20 Sicurezza informatica
1 Le misure per garantire la sicurezza informatica si basano sull’ordinanza del 27 maggio 202011 sui ciber-rischi.12 2 L’USAV provvede affinché le disposizioni concernenti la sicurezza informatica siano integrate negli accordi di utilizzazione con i Cantoni e con gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione degli animali da laboratorio nonché negli accordi con i fornitori di prestazioni. 3 I Cantoni provvedono alla sicurezza informatica per quanto concerne l’autorità cantonale e i membri della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali. 11 RS 120.73 12 Nuovo testo giusta l’all. n. 28 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132). |