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Ordinanza concernente il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA)
del 1° settembre 2010 (Stato 1° aprile 2021)
Art. 20Sicurezza informatica
1 Le misure per garantire la sicurezza informatica si basano sull’ordinanza del 27 maggio 202011 sui ciber-rischi.12
2 L’USAV provvede affinché le disposizioni concernenti la sicurezza informatica siano integrate negli accordi di utilizzazione con i Cantoni e con gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione degli animali da laboratorio nonché negli accordi con i fornitori di prestazioni.
3 I Cantoni provvedono alla sicurezza informatica per quanto concerne l’autorità cantonale e i membri della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali.