Ordinanza
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Art. 4 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) provvede allo sviluppo e alla gestione del sistema d’informazione elettronico.3 2 Esso:
3 L’USAV4 è responsabile del servizio specializzato e del sistema d’informazione elettronico. Nello specifico adotta le misure necessarie per l’esercizio del sistema e per garantire la protezione e la sicurezza dei dati. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789). 4 Nuova esp. giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |